Assegnazione della Casa Familiare: Cosa c’è da sapere

Assegnazione della Casa Familiare: Cosa c’è da sapere

L'assegnazione della casa familiare è uno degli argomenti più delicati e discussi nel diritto di famiglia, soprattutto in caso di separazione o divorzio. In questo articolo approfondiamo in modo breve ma  cosa prevede la legge italiana in merito, quali sono i diritti del coniuge e dei figli, e come si articola la procedura di assegnazione. Nel breve articolo si vedrà anche come la giurisprudenza e le recenti sentenze della Corte di cassazione influenzano le decisioni in materia e quali sono le implicazioni pratiche per le famiglie coinvolte. Se hai bisogno di assistenza legale o di una consulenza personalizzata sul tema dell'assegnazione della casa familiare, non esitare a contattare gli Avvocati Maiella e Carbutti. Scrivici all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere supporto e assistenza o per una semplice consulenza.

Assegnazione della Casa Familiare: Cosa c’è da sapere

L'assegnazione della casa familiare è uno degli argomenti più delicati e discussi nel diritto di famiglia, soprattutto in caso di separazione o divorzio. In questo articolo approfondiamo in modo breve ma  cosa prevede la legge italiana in merito, quali sono i diritti del coniuge e dei figli, e come si articola la procedura di assegnazione. Nel breve articolo si vedrà anche come la giurisprudenza e le recenti sentenze della Corte di cassazione influenzano le decisioni in materia e quali sono le implicazioni pratiche per le famiglie coinvolte. Se hai bisogno di assistenza legale o di una consulenza personalizzata sul tema dell'assegnazione della casa familiare, non esitare a contattare gli Avvocati Maiella e Carbutti. Scrivici all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere supporto e assistenza o per una semplice consulenza.

 

L’assegnazione della casa familiare
L’assegnazione della casa familiare, consiste nell’attribuzione, a titolo provvisorio o definitivo, dell’immobile familiare, in modo da garantire la continuità abitativa dei membri del nucleo familiare, in particolare dei figli.

La Corte Costituzionale con sentenza del 30 Luglio 2008, n. 308 ha fornito una definizione del concetto di “casa familiare”:

“La casa coniugale corrisponde a quell‘ambiente domestico, costituente un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita che concorre allo sviluppo ed alla formazione della personalità della prole.

La casa risulta così funzionalizzata alla tutela dei figli e del loro interesse a permanere nel proprio focolare domestico secondo il riconoscimento sancito dagli articoli 29, 30 e 31 Cost.”

Il godimento della casa familiare è regolato dall’art. 337 sexies c.c..

La norma prevede che il Giudice assegni la casa famigliare ad uno dei genitori, tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli e considerando l’eventuale titolo di proprietà dell’immobile.

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui il genitore assegnatario non abiti (o cessi di abitare) stabilmente nella casa familiare; ovvero conviva more uxorio o contragga un nuovo matrimonio.

 

L’interesse dei figli

La ratio delle disposizioni in materia di assegnazione della casa familiare è la protezione dell’interesse dei figli.

In materia la giurisprudenza (Cass. Civ. 24254/2018) è granitica nell’affermare che, in assenza di figli il giudice non può disporre l’assegnazione dell’abitazione, nemmeno quando il coniuge più debole sia privo di una casa mentre l’altro sia proprietario di più immobili.

Il giudice in tal caso, infatti, dovrà tenere conto di tale circostanza ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento o divorzile, evidenziando sicuramente tenere lo squilibrio economico e patrimoniale tra i coniugi.

Finanche nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.

 

Immobile adibito a Casa familiare di proprietà altrui

Cosa accade quando l’immobile destinato a casa familiare, è di proprietà dei genitori del coniuge non collocatario?

La Corte di Cassazione si è espressa numerose volte in materia ed ha posto l’accento sul comodato:

Quando i genitori di uno dei coniugi vogliono dare in prestito la propria casa al figlio, affinché vi abiti con il proprio nucleo familiare, è necessario stipulare un contratto di comodato.

Ciò che rileva, ai fini dell’assegnazione della casa familiare, al coniuge presso cui i minori hanno la residenza privilegiata, è la durata del comodato.

Se nel contratto di comodato è stata prevista una data di scadenza dello stesso, allora al genitore collocatario non potrà essere assegnato l’immobile, adibito a casa familiare.

Viceversa, nel caso in cui il contratto non preveda un termine di scadenza, lo stesso si ritiene concesso in prestito, per venire incontro alle esigenze abitative del nucleo familiare: dunque finquando le stesse permangono la casa non va restituita e il coniuge collocatario, potrà ottenere assegnazione.

Occorre evidenziare che La legge non prescrive nessuna particolare forma per la stipula di un contratto di comodato d'uso, con la conseguenza che, sebbene l'accordo scritto sia generalmente privilegiato, è ben possibile che lo stesso venga concluso tra le parti verbalmente.

Dunque, generalmente, in assenza di contratto scritto, il genitore collocatario, potrà richiedere l’assegnazione dell’immobile adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri.

 

Divisibilità dell’immobile adibito a casa familiare

Cosa accade invece quando l’immobile adibito a casa familiare sia grande e di facile divisione?

La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata nel merito e ha confermato il principio secondo cui in alcune situazioni è possibile prevedere l’assegnazione al genitore collocatario solo di  una porzione dell’abitazione familiare.

Tale assegnazione parziale, però, è possibile, nel caso in cui il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla separazione o divorzio, rilevi l’autonomia dell’unità abitativa da assegnare e che il grado di conflittualità della coppia genitoriale, sia lieve.

In ogni caso, tale scelta rientra del tutto nell’ambito di discrezionalità del giudice adito, che dovrà valutare anche se tale ipotesi, sia compatibile con il preminente interesse dei figli.

 

Assegnazione congiunta della casa coniugale

Sempre più spesso i genitori ricorrono al collocamento paritetico dei figli, decidendo di fissare un calendario di visita che preveda i medesimi tempi di permanenza dei figli con entrambi genitori.

In tal caso, i genitori possono chiedere al Giudice l’assegnazione congiunta della casa familiare, prevedendo pertanto, il collocamento dei minori nella casa familiare, e l’avvicendamento dei genitori, nei periodi di propria spettanza.

Tale modello organizzativo è sempre bene accolto dai Tribunali territoriali.

 

Implicazioni Pratiche e Procedura Giudiziaria

La domanda di assegnazione della casa familiare deve essere presentata nell’ambito della causa di separazione o divorzio.

Il giudice, nell’esaminare il caso, procede a una valutazione complessiva della situazione familiare ed economica, tenendo conto dei principi di equità e solidarietà familiare. La decisione, pur essendo fortemente orientata alla tutela dei minori, deve anche coniugare le esigenze di giustizia nei confronti di entrambi i coniugi.

 

Revoca assegnazione della casa familiare

Qualora mutino le condizioni che hanno portato all’emanazione del provvedimento di assegnazione originario, il diritto al godimento della casa familiare viene meno.

Elementi che possono giustificare la revoca del provvedimento possono essere, a titolo esemplificativo, il caso in cui il coniuge assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga matrimonio con un nuovo partner: o l’ipotesi di mutamento dell’interesse della prole, ad esempio nel caso in cui i figli siano divenuti economicamente indipendenti e pertanto, non necessitano più della tutela dell’habitat domestico. Più in generale, ogni caso di variazione delle esigenze familiari.

Per far valere il proprio diritto il coniuge non assegnatario, deve presentare ricorso per evidenziare il mutamento delle condizioni originarie e chiedere una revisione del provvedimento.

 

Revoca dell’assegnazione ed assegno divorzile

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sugli effetti che la revoca dell’assegnazione della casa coniugale può determinare sull’assegno divorzile.

La Corte, infatti, ha dichiarato che la revoca non giustifica l’automatico aumento dell’assegno divorzile, ma costituisce semplicemente un elemento valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio.

La revoca dell’assegnazione, sebbene sia giustificata da elementi oggettivi e dal mutamento di condizioni, comporta naturalmente delle conseguenze sulle capacità economiche di entrambi i coniugi. Questi elementi possono pertanto rilevare ai fini della determinazione del quantum dell’assegno divorzile.

 

Conclusioni

L’assegnazione della casa familiare è una questione complessa che richiede un'attenta valutazione delle esigenze dei figli e delle parti coinvolte. Conoscere i propri diritti e i criteri adottati dalla giurisprudenza è fondamentale per affrontare al meglio una separazione o un divorzio.

Se hai bisogno di assistenza legale o di una consulenza personalizzata sul tema dell'assegnazione della casa familiare, non esitare a contattare gli Avvocati Maiella e Carbutti. Scrivici all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere supporto e assistenza o per una semplice consulenza.